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D.L. 23/01/1982 n. 9
Art. 21-bis. Il CER č autorizzato, nell'ambito delle disponibilitā di cui all'articolo 4 del presente decreto, ad attribuire al comune di Roma un finanziamento straordinario non superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al completamento degli edifici sociali della Auspicio societā cooperativa edilizia a responsabilitā limitata, fissandone i criteri per l'erogazione. Il comune di Roma provvede al recupero delle somme erogate nell'ambito delle procedure concorsuali aperte a carico della societā di cui al primo comma. Gli stabili costruiti e in corso di costruzione, di proprietā della societā di cui al primo comma, in amministrazione straordinaria, sono ceduti dal commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a trattativa diretta, a due cooperative composte dai soci della societā medesima, una relativa agli edifici in fase di avanzata costruzione e giā abitati e l'altra relativa agli edifici comunque in costruzione e non abitati. Il prezzo della cessione č determinato, tenuto anche conto dei versamenti effettuati dai soci della societā di cui al primo comma e delle date di tali versamenti, e comunque con criteri equitativi, da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dalla cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio di Stato. Il prezzo della cessione č in parte regolato mediante accollo da parte delle cooperative concessionarie dei mutui attualmente in essere e assistiti di garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti. Ai fini delle imposte e tasse dirette e indirette e di ogni agevolazione fiscale, la societā di cui al primo comma del presente articolo č considerata, sin dalla sua costituzione, come ente cooperativo. Alla cessione di cui al terzo comma del presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 5-bis e 6, comma terzo, del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979 n. 95.
Art. 21-ter. La Cassa depositi e prestiti č autorizzata a concedere al comune di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui fino all'importo complessivo di duecentoquaranta miliardi di lire, di cui cento miliardi nell'anno 1982, avvalendosi anche dei fondi dei conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante la procedura di espropriazione, e per completamento di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno. I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 n. 421 , e sono garantiti dallo Stato. Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977 n. 946 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978 n. 43, sono calcolati al netto dei canoni di locazione effettivamente corrisposti al comune di Roma. Tali canoni devono essere versati in apposito conto vincolato di tesoreria da destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi. All'atto della concessione dei mutui il comune č tenuto a comunicare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti. Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e prestiti alle prescritte scadenze, insieme con le indennitā di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata utilizzando in via prioritaria le disponibilitā esistenti sul conto vincolato di cui al terzo comma. Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente, il tesoriere č tenuto a comunicare altresė all'ente mutuatario l'importo differenziale della rata versata avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio. La concessione dei mutui č subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi dalla entrata in vi- gore della legge di conversione del presente decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione e di completamento degli edifici di cui al primo comma. Il costo di acquisizione e di completamento č determinato in base alla somma della indennitā di espropriazione degli immobili allo stato attuale e dei costi dei lavori di completamento comprensivi delle relative spese generali, delle spese tecniche e della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento č commisurato alle tariffe adottate dal comune di Roma per la esecuzione di opere pubbliche e alle vigenti tariffe professionali. Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza č regolato dalle disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971 n. 865 , e 3 gennaio 1978 n. 1. L'indennitā di espropriazione č fissata dall'ufficio tecnico del comune di Roma in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle loro pertinenze con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione. Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai pubblici incanti, l'indennitā di espropriazione č equivalente al prezzo dell'ultima gara andata deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente. Il comune di Roma č autorizzato a stipulare, con enti o con privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati da ultimare. In considerazione della eccezionale urgenza nonchč della peculiaritā e complessitā tecnica degli interventi, il comune stesso č autorizzato altresė ad affidare mediante concessione la progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento. Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale per ogni contraente. I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392 , e del terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto.
Art. 21-quater. A valere sui fondi disponibili ai sensi dell'articolo 3, primo comma lettera q) , della legge 5 agosto 1978 n. 457 , per il quadriennio 1982-85, il CER č autorizzato a concedere all'Istituto autonomo case popolari di Agrigento la som ma di lire dieci miliardi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base del programma di trasferimento del rione Addolorata del comune di Agrigento, da cedere in proprietā nei limiti di una sola unitā immobiliare ai sinistrati della frana di Agrigento del 19 luglio 1966, proprietari di immobili distrutti o dichiarati inagibili che hanno optato per le provvidenze previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974 n. 283.
Art. 21-quinquies. Per le finalitā previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1978 n. 457, e nel rispetto delle modalitā ivi previste sono stanziati venti miliardi di lire a valere sui fondi di cui al terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto per il biennio 1982-83. Per il 1982 lo stanziamento č determinato in lire dieci miliardi.
Art. 22. All'onere di lire 495 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarā presentato alle Camere per la conversione in legge.
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